ANTIRICICLAGGIO
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RIFERIMENTI
NORMATIVI
OBBLIGHI DERIVANTI DAL D. LGS 20 FEBBRAIO 2004
n.56
INFO GENERALI
DATE SCADENZE E NUMERI DA RICORDARE
DATI DEI CLIENTI DA RACCOGLIERE
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE/ARCHIVI DA ALIMENTARE
E MANTENERE
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RIFERIMENTI
NORMATIVI |
Direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 91/308/CEE
del 10 giugno 1991, modificata dalla direttiva del
Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 2001/97/CE
del 4 dicembre 2001;
Decreto Legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni
in legge 5 luglio 1991 n. 197 e succ.;
Decreto Legislativo 20 febbraio 2004 n. 56
Decreto Legislativo 3 febbraio 2006 n. 141
Provvedimento dell'Ufficio Italiano Cambi del 24 febbraio 2006
(pubblicato nel supplemento ordinario n. 87
alla Gazzetta Ufficiale del 7/4/2006 n. 82
Comunicazione del Consiglio Nazionale del Notariato "Dossier
Antiriciclaggio" 10 aprile 2006
Comunicazione del Consiglio Nazionale del Notariato "Dossier
Antiriciclaggio/2" 21 aprile 2006 |
OBBLIGHI
DERIVANTI DAL D. LGS 20 FEBBRAIO 2004 n.56
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obbligo di identificazione del cliente
obbligo della segnalazione del sospetto di riciclaggio
obbligo di segnalazione dell'infrazione alle limitazioni all'uso
del contante |
INFO
GENERALI |
In base
alla normativa, il Notaio deve tenere un archivio unico informatico
con delle caratteristiche ben
precise dettate dal provvedimento dell'UIC, nel quale deve registrare:
entro 30 giorni dalla loro identificazione i dati di ogni cliente
qualora la prestazione professionale
fornita abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità
di valore superiore a € 12.500,00 e in tutti
gli altri casi previsti dalla normativa
entro 30 giorni dalla loro data, le prestazioni nei casi previsti
dalla normativa
Tali dati devono essere conservati almeno 10 anni.
(si rimanda alla normativa o ad apposito incontro per tutti i dettagli
in merito) |
DATE
SCADENZE E NUMERI DA RICORDARE |
22
Aprile 2006: |
entrata
in vigore della legge |
22
Maggio 2006: |
PRIMA
SCADENZA DELL'ANTIRICICLAGGIO: data entro cui vanno
effettuate le prime registrazioni |
12.500,00
€: |
vanno
registrate nell'archivio unico tutte le operazioni che comportano
la
trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento, beni
o utilità di
importo, anche frazionato, superiore a € 12.500,00. |
30
giorni: |
i
clienti vanno registrati nell'archivio unico antiriciclaggio
entro 30 giorni
dalla data della loro identificazione
le prestazioni vanno registrate nell'archivio unico antiriciclaggio
entro
30 giorni dal momento in cui si ha conoscenza di tipologia e
valore della
prestazione |
10
anni: |
i
dati e le informazioni devono essere conservati nell'archivio
per 10 anni
dalla conclusione della prestazione professionale |
12
mesi: |
il
disposto dell'art. 13 comma 3 del regolamento, impone al professionista
di applicare gli obblighi di identificazione e di conservazione
ad ogni
incarico conferito prima dell'entrata in vigore del regolamento
(22/04/2006) e ancora in essere dopo 12 mesi da tale data. Questo
disposto, anche considerati i tempi della prestazione notarile,
difficilmente troverà applicazione. |
48
ore: |
l'UIC
(Ufficio Italiano Cambi) può sospendere le operazioni
segnalate
come sospette per un massimo di 48 ore. Il provvedimento viene
immediatamente comunicato al segnalante (il notaio). Il termine
della
sospensione decorre dalla ricezione del provvedimento dell'UIC. |
Data
di identificazione: |
data
di accettazione dell'incarico |
Data
della prestazione: |
momento
in cui si ha conoscenza della tipologia e del valore della
prestazione |
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DATI
DEI CLIENTI DA RACCOGLIERE |
I dati
identificativi normalmente raccolti non sono sufficienti in quanto
l'antiriciclaggio richiede dei
dati aggiuntivi rispetto le altre formalità e gli altri registri,
quindi Vi ricordiamo, qualora già non lo
facciate, dal 22 aprile di raccogliere oltre ai dati identificativi,
per tutti i soggetti compresi i
rappresentanti delle società, i seguenti dati:
data di identificazione: la data di identificazione
corrisponde al momento dell'accettazione
dell'incarico dal parte del professionista e non può essere
posteriore alla data di stipula
attività lavorativa svolta (per le persone giuridiche si intende
attività)
estremi del documento di identificazione per tutte le persone fisiche
compresi i rappresentanti ossia:
Tipo documento tra i seguenti:
Carta d'identità
Patente di guida
Passaporto
Porto d'armi
Tessera postale
Altro
Numero documento
Data di rilascio
Luogo di rilascio
Autorità che ha rilasciato il documento
Tipo di identificazione tra i seguenti: |
0
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identificazione
non effettuata |
A
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eseguita
direttamente dal libero professionista o da un suo collaboratore |
B
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eseguita
tramite atti pubblici, scritture private autenticate, documenti
recanti la firma digitale |
C
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eseguita
tramite dichiarazione dell'autorità consolare italiana |
D
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eseguita
tramite attestazione di altro professionista |
E
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eseguita
tramite idonea attestazione di intermediari abilitati, enti
creditizi o finanziari CEE,
banche di paesi "GAFI" |
F
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eseguita tramite le ulteriori modalità indicate dall'UIC |
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DATI
DEI RAPPRESENTANTI:
Per l'Archivio Unico Antiriciclaggio è fondamentale il rappresentante
o colui che agisce in nome e per
conto di altri quindi, oltre a verificare l'esistenza del potere rappresentativo,
è necessario raccogliere
tutti i dati identificativi e quelli sopra citati anche per i rappresentanti. |
DOCUMENTAZIONE
DA PRODURRE/ARCHIVI DA ALIMENTARE E MANTENERE
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1) Archivio
Unico: Tutte le informazioni raccolte devono essere conservate in
un archivio unico per
ogni professionista. L'obbligo di istituire l'archivio sussiste solo
nel caso in cui ci siano informazioni da
registrare o conservare.
L'archivio unico può essere tenuto a mezzo di strumenti informatici
o in forma cartacea
- Archivio Unico Informatico: deve rispettare gli standard tecnici
previsti dall'allegato b del
provvedimento dell'UIC. I professionisti possono affidare a terzi
la tenuta e la gestione
dell'archivio unico informatico, purchè sia loro assicurato
l'accesso diretto e immediato all'archivio
stesso. (resta ferma la responsabilità dei professionisti per
il rispetto degli obblighi di
conservazione e registrazione).
- Archivio Unico Cartaceo: consiste in un registro numerato progressivamente
e siglato in ogni
pagina a cura del professionista o di un suo collaboratore autorizzato
per iscritto, con l'indicazione
alla fine dell'ultimo foglio del numero di pagine di cui è
composto il registro e l'apposizione della
firma delle suddette persone.
2) Modulo di segnalazione di operazioni sospette: il notaio, nello
svolgimento della sua attività, valuta
le operazioni compiute o richieste dai clienti al fine di rilevare
e segnalare all'UIC le operazioni
sospette di riciclaggio. La segnalazione deve essere fatta seguendo
un modulo descritto nell'allegato D
del provvedimento dell'UIC e deve essere trasmessa a: Ufficio Italiano
dei Cambi, Servizio Risorse
Informatiche Approvigionamenti e Servizi, Via delle Quattro Fontane
n. 123, 00184 - Roma con
l'indicazione, accanto all'indirizzo del codice PR AR94. Il notaio
può preavvisare telefonicamente o via
fax l'UIC, anche per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere.
Ad oggi tale modulo viene
trasmesso in forma cartacea ma l'UIC si riserva di predisporre gli
strumenti necessari per la
trasmissione in via informatica.
3) Lettera di accompagnamento del modulo di segnalazione:
4) Informativa (art. 13 Decreto legislativo 196/2003): documento sottoscritto
dal notaio e
rilasciato dalla stesso al cliente dove lo informa sul trattamento
dei suoi dati ai fini della privacy e
dell'antiriciclaggio.
5) Conferimento dell'incarico: autorizzazione sottoscritta dal cliente
e rilasciata dallo stesso al notaio,
dove il cliente conferisce l'incarico al notaio, prende atto delle
conseguenze a proprio carico della
normativa antiriciclaggio e le accetta. La data di questo documento
funge da data di identificazione.
Questo documento non è obbligatorio.
6) Documentazione sintetica sistema informatico: ogni professionista
deve detenere una sintetica
documentazione delle procedure informatiche utilizzate.
7) Documentazione analitica sistema informatico: qualora il professionista
faccia uso di un pacchetto
applicativo prodotto da altri, siano essi altri professionisti o società
di revisione o case di software,
l'obbligo di conservare la parte pià analitica della suddetta
documentazione ricade su questi ultimi.
8) Registro di scarico dati su supporto ottico: è consentito
lo scarico su supporto magnetico o ottico
diverso, delle registrazioni meno recenti. Lo scarico deve avvenire
per data di registrazione e per ogni
scarico eseguito il professionista deve compilare un apposito registro
cartaceo indicante il contenuto di
ogni singolo supporto. |
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